STATUTO FONDAZIONE ANFFAS MESSINA ETS
ART. 1 DENOMINAZIONE
Anffas Onlus di Messina, nell’ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del Terzo Settore, in data 21/11/2025, si è determinata nel trasformarsi, ai sensi dell’articolo 98 del D. Lgs.n.117/2017 e s.m.i. e nel rispetto dell’art. 42-bis del codice civile, in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto nel presente, acquisendo la nuova denominazione di Fondazione Anffas Messina. La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 del c.c.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto 2730 DEL 29/07/2026, la Fondazione inserisce nella denominazione l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” con l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.
La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché dell’associazione regionale Anffas Sicilia.
ART. 2 SEDE
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Messina.
La modifica della sede legale, all’interno del territorio comunale, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS”.
La modifica della sede legale, in altro comune della Regione di riferimento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS”.
Di tale modifica è obbligo informare i terzi interessati, nonché Anffas Nazionale e Anffas Sicilia.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative, all’interno del territorio regionale, fissandone compiti, funzioni, limiti operativi e modalità organizzative, previa formale autorizzazione rilasciata da Anffas Nazionale.
ART. 3 DURATA
La durata della Fondazione è illimitata.
ART. 4 FINALITÀ
La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
La Fondazione, nel rispetto dell’art. 5 del decreto legislativo 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto “a” elenco art.5 d.lgs. 117/17);
– interventi e prestazioni sanitarie (punto “b” elenco art.5 d.lgs. 117/17);
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto “c” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto “d” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto “f” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– formazione universitaria e post-universitaria (punto g elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto “h” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’ articolo 5 (punto “i” art.5 elenco D.lgs. 117/17);
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto “k” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto “l” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (punto “p” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto “q” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto “s” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto “t” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 (punto “u” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto “v” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto” W” elenco art.5 D.lgs. 117/17);
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto “z” elenco art.5 D.lgs. 117/17).
Le attività della Fondazione sono effettuate esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.
La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 117/2017.
La Fondazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo – ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, delle attività culturale, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.
In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere scientifico, normativo, sanitario e sociale ed operando per realizzare servizi, interventi e prestazioni inclusivi;
b) promuove, in sinergia con “Anffas Messina – APS”, in tutte le sedi il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;
e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell’inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività svolte dalla Fondazione, incluse le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi sociali;
g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione ed attività formative, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.
h) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività della Fondazione sono rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo e ai loro familiari;
i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità.
ART. 6 RAPPORTI CON “ANFFAS MESSINA – APS”
La Fondazione e l’Associazione “Anffas Messina – APS” collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune, supportandosi e sostenendosi reciprocamente.
La Fondazione può avviare collaborazioni con gli altri Enti della Rete Anffas o altri Enti del Terzo Settore operanti sul proprio territorio anche potendo subentrare nelle attività gestionali nei modi e nelle forme concordate tra le parti, previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all’Anffas locale di riferimento.
La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d’indirizzo di Anffas Nazionale, nonché anche in ragione della sua origine collabora sinergicamente con “Anffas Messina – APS” e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutari.
In tale ottica, il piano strategico e il programma di attività di cui all’art. 13 comma 2 lett. b) saranno sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS” prima della loro approvazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, all’Associazione “Anffas Messina – APS”.
ART. 7 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS
Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l’appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.
La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, riconoscendo, nel rispetto delle vigenti regole associative che gli interventi e le attività di rappresentanza vanno poste in essere in sinergia con Anffas Sicilia, quelle a carattere Regionale e con Anffas Nazionale quelle a carattere sovraregionale, delegando gli interventi e le attività di rappresentanza a carattere territoriale ad “Anffas Messina – APS”.
La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dall’articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell’eventualità di esclusione o di recesso da ente facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto all’utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i riferimenti etici valoriali, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale e ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l’appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:
a) esplica la propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle linee di attività dettate dall’Associazione “Anffas Messina – APS”, nonché da Anffas Regione Sicilia;
b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo di Anffas Nazionale;
c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge;
d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;
e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;
f) fornisce espressamente all’atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell’Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
g) inquadra il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;
h) aderisce ad Anffas Nazionale, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla stessa nonché ad Anffas Sicilia,
i) aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal CDA del Consorzio;
j) partecipa alle attività ed iniziative dell’Associazione “Anffas Messina – APS” ed Anffas Regione Sicilia, sostenendole anche economicamente con le modalità concordate tra le parti;
k) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Sicilia per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l’articolo 28 – “Responsabile del trattamento” – del Regolamento (UE) 2016/679.
Ferme restando le competenze e prerogative di Anffas Messina APS, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi nonché di ingovernabilità dell’Ente il Presidente e/o i componenti del Consiglio di amministrazione o il Presidente dell’organo di controllo, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d’intesa con Anffas Regionale, la nomina di un “Tutor”, ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni gestionali, nonché di rispetto delle linee ed indirizzi associativi, fatti salvi i provvedimenti che, in ogni caso, risultano di competenza dell’organo di controllo.
La nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d’intesa con l’Anffas Regionale deve essere condivisa con Anffas Messina APS; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne, in alcun modo, le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.
Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l’immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva, d’intesa con Anffas regione Sicilia e con Anffas Messina – APS.
Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l’automatico avvio della procedura di revoca del marchio e/o di esclusione di ente aderente nel rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.
La Fondazione ed i componenti dei suoi Organi, con l’accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. La Fondazione in uno con i componenti dei suoi Organi con l’accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall’attività di tutoraggio. Gli eventuali oneri economici derivanti dal tutoraggio sono a carico della Fondazione.
ART. 8 PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all’incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.
La Fondazione è titolare, operando in piena continuità con la pregressa forma giuridica di Associazione, di eventuali lasciti, donazioni etc. ancorché conferiti e/o destinati all’Associazione Anffas Messina c.f. 02638460838 antecedentemente alla sua trasformazione in Fondazione.
Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.
ART. 9 FONDO DI GESTIONE
Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:
– le rendite del patrimonio;
– i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
– le elargizioni di enti e privati;
– le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall’eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
– proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
– i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– i contributi di organismi europei e internazionali;
– la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all’aumento del patrimonio;
– i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l’esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
– qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
– ogni altra entrata finalizzata all’attività dell’Ente.
ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall’articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. lgs. n.81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 11 ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente della Fondazione;
c) l’Organo di controllo, anche monocratico nonché di revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall’art.31 D.lgs. n.117/2017 e s.m.i..
Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall’organo di controllo, anche monocratico e quando ricorrano le condizioni di cui dall’art.31 D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.
Le stesse cessano e vanno rinnovate in una con l’approvazione del bilancio di esercizio relativo alla terza annualità di mandato.
In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero dispari di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati e revocati dal Consiglio direttivo di “Anffas Messina – APS”.
Il Presidente dell’Associazione “Anffas Messina – APS” ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione. In caso di indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente a ricoprire tale carica, in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS” può nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS”, tra i propri associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad “Anffas Messina – APS” purché in possesso dei previsti requisiti. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad “Anffas Messina – APS”.
In caso di inerzia o estinzione di “Anffas Messina – APS”, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Sicilia o, in caso di inerzia o di impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale tra le persone fisiche, anche non associate ad Anffas che, avendone i requisiti, saranno ritenute a ciò idonee.
I singoli componenti degli organi o l’organo nella sua interezza possono essere revocati dal soggetto titolare della loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità statutarie dell’ente o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa. La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuità.
Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l’organo di controllo e la revisione legale, non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componenti degli Organi; tuttavia, l’elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall’art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisiti espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o da RUNTS.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS” su richiesta del Presidente uscente della fondazione o in caso di inerzia da parte dell’organo di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni dall’avvenuta nomina.
I membri del Consiglio possono essere riconfermati.
Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l’intero Consiglio si intenderà decaduto, compreso il Presidente. Di tale evenienza dovrà essere immediatamente reso edotto il soggetto deputato alla nomina degli organi della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza ed inerzia, da parte dell’Organo di Controllo.
Laddove, per qualsiasi motivo, all’interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità dell’Ente, è obbligo del Presidente della Fondazione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell’Organo di controllo, procedere a richiedere la convocazione dell’Assemblea dell’Ente titolare del potere di nomina e di revoca a cui sottoporre la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla valutazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.
La nomina dei nuovi componenti del Cda, del Presidente e dell’Organo di controllo ove anch’esso venuto a mancare, dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione dell’avvenuta cessazione.
I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell’organo che li ha nominati. Della revoca l’Associazione ne dovrà dare immediata comunicazione agli interessati ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione anche attraverso posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che dia certezza di ricezione, provvedendo al contempo a nominare il/i sostituto/i.
Fino all’insediamento dei nuovi componenti degli Organi rimangono in carica, per l’ordinaria amministrazioni, i componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto in carica, più anziano di età.
Le nomine e/o revoche sono tempestivamente comunicate ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Sicilia.
Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del presente statuto.
ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:
a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
d) deliberare sull’eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi associativi;
e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
f) acquisire immobili;
g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
h) conferire procure generali o “ad negotia”, per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
i) nominare il Vicepresidente;
j) nominare l’organo di controllo, anche monocratico, di cui all’articolo 16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;
k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo di Anffas Messina APS e preventivo nulla osta di Anffas Nazionale;
m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell’attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:
1. vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego degli eventuali contributi ricevuti;
2. garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale;
3. garantire il raccordo con l’associazione “Anffas Messina – APS” uniformandoli agli atti di indirizzo ed alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.
ART. 14 CONVOCAZIONE E QUORUM
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
– su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre.
– su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti del CDA medesimo.
La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno;
Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte e a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.
Le votazioni sono palesi.
Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.
Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull’estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – a pena di nullità – dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Anffas Messina – APS” e previo rilascio di espresso nulla osta fornito da Anffas Nazionale.
Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a dichiararne la condizione ed allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.
Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.
Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l’Organo di controllo, anche ai fini della sua eventuale partecipazione.
ART. 15 PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
g) assume, anche nella funzione di capo del personale, tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, che è datore di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposizioni di legge;
h) gestisce, l’ordinaria amministrazione della fondazione, tenendo conto degli orientamenti espressi dal CDA o indicazioni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai quali riferisce periodicamente circa l’attività di maggiore rilevanza, posta in essere per il buon andamento dell’Ente;
i) cura i rapporti con “Anffas Messina – APS”, con Anffas Regione Sicilia, nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi;
j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali atti devono essere sottoposti a ratifica del CDA nella prima riunione utile;
k) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi e sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del vice presidente è di per se dimostrativa dell’assenza o impedimento del Presidente.
ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art.2399 del c.c. nonché ai fini dell’eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l’incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, co. 2, del codice civile.
Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.
L’Organo di controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o, l’unico componente in caso di organo monocratico, devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili.
l’Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.
L’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo esercita attività di impulso, per quanto di propria competenza in caso di inerzia, assenza o impedimento da parte del Presidente e/o del CDA.
L’organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di amministrazione.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del c.c., nonché ai fini dell’eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l’incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.
ART. 17 – LIBRI SOCIALI
Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– il libro deliberazioni dell’Organo di Controllo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell’Organo di Controllo ove collegiale e/o del revisore legale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa
ART. 18 LAVORATORI E VOLONTARI
La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.
La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a quanto statuito all’art. 1 6 del D. Lgs n..117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività della fondazione in modo non occasionale, libero, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.
La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente.
ART. 19 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO
L’esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia.
Entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell’organo di controllo, il Bilancio dell’esercizio, corredato della relazione dell’attività svolta durante l’esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della vigente normativa in materia.
ART. 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., a favore dell’”Anffas Messina – APS” c.f. 97146600834 oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale c.f. 80035790585 o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.
ART. 21 NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
ART. 22 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dalla data della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in uno con l’acquisto della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017. Dalla medesima data, la trasformazione produce i suoi effetti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 2500 nonies, c.c. Fino a tale data, permane la vigenza della pregressa forma associativa e del relativo statuto, nonché, fino al 31.12.2025, il regime fiscale onlus.
